|
|
 |
| |

Approvato con delibere dell'Organo di Indirizzo dell'11 e del 28 ottobre 2004
e modificato con delibera del 5 gennaio 2005
Indice
TITOLO PRIMO
Art. 1 (Denominazione, natura, sede e durata)
Art. 2 (Scopi e settori di intervento)
Art. 3 (Attività della Fondazione)
Art. 4 (Patrimonio)
Art. 5 (Destinazione del reddito)
TITOLO SECONDO
Art. 6 (Organi)
CAPO PRIMO - Disposizioni comuni agli Organi
Art. 7 (Requisiti d'onorabilità)
Art. 8 (Incompatibilità)
Art. 9 (Conflitto d'interessi)
Art. 10 (Cause di sospensione dalle funzioni)
Art. 11 (Decadenza)
Art. 12 (Indennità)
CAPO SECONDO - Organo di indirizzo
Art. 13 (Composizione e durata)
Art. 14 (Requisiti di professionalità)
Art. 15 (Procedura di nomina)
Art. 16 (Competenze dell'Organo di indirizzo)
Art. 17 (Funzionamento dell'Organo di indirizzo)
Art. 18 (Validità delle deliberazioni)
CAPO TERZO - Consiglio di amministrazione
Art. 19 (Composizione e durata)
Art. 20 (Requisiti di professionalità)
Art. 21 (Competenze del Consiglio di amministrazione)
Art. 22 (Adunanze e deliberazioni)
CAPO QUARTO - Presidente della Fondazione
Art. 23 (Poteri del Presidente)
CAPO QUINTO - Collegio dei revisori
Art. 24 (Composizione, durata ed attribuzioni)
CAPO SESTO - Segretario generale
Art. 25 (Requisiti ed attribuzioni del Segretario generale)
TITOLO TERZO
Art. 26 (Libri e scritture contabili)
Art. 27 (Bilancio annuale e documento programmatico previsionale)
TITOLO QUARTO
Art. 28 (Fusione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
TITOLO QUINTO
Art. 29 (Norme transitorie)
TITOLO PRIMO
Art.
1
(Denominazione, natura, sede e durata)
1. La Fondazione Banca del Monte "Domenico Siniscalco Ceci" di Foggia - di seguito
solo Fondazione - è una persona giuridica privata senza fini di lucro con piena
autonomia statutaria e gestionale, regolata dalle leggi vigenti in materia ed, in particolare,
dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461, dal decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153 e dal presente statuto e dalle norme del Codice Civile.
2. La Fondazione è la continuazione ideale della Banca del Monte di Foggia
"Domenico Siniscalco Ceci" Monte di Credito su Pegno, già Monti Uniti di Credito
su Pegno "Domenico Siniscalco Ceci" di Foggia, che trae la sua origine dal Pio
Monte di Santa Maria della Pietà, fondata per disposto di testamento della Sig.ra
Rosa Del Vento ed eretto in ente morale con Regio assenso del 26 aprile 1588, e da
altri sei Monti istituiti successivamente in Foggia dai Signori : Giovanni Perla (17
maggio 1764); Ottavio Rajti (26 febbraio 1777); Emilia Morrone (22 gennaio
1782); Emilia Minossi (9 dicembre 1783); Vitantonio Della Croce (9 agosto 1788) e
Vincenzo Nannarone (16 giugno 1792), riuniti con ordinanza sovrana del 26 giugno
1797 in amministrazione unica, sotto il titolo di RR. Monti Uniti di Pietà successivamente
mutato, per effetto delle vigenti disposizioni di legge, in Monti Uniti di
Credito su Pegno di Foggia, con intestazione a "Domenico Siniscalco Ceci" deliberata
ed aggiunta in omaggio alla volontà della benefattrice Anna Maria Siniscalco-
Ceci che, con testamento olografo registrato il 21 ottobre 1938 a cura del notaio Nicola
Pepe, legava ai Monti il Palazzo Siniscalco di Foggia.
3. La Banca del Monte di Foggia Domenico Siniscalco Ceci ha scorporato la propria
azienda bancaria conferita alla Banca del Monte di Foggia S.p.A. con atto n.
27269/16141 in data 19 dicembre 1994 a cura del notaio Francesco Paolo Pepe, in
attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di amministrazione
della Banca del Monte stessa ed approvato con decreto dal Ministero del tesoro
del 6 dicembre 1994 n. 530834.
4. La Fondazione ha sede legale in Foggia, in Via Arpi n. 152, e durata illimitata. È
in facoltà dell' Organo di Indirizzo stabilire una o più sedi amministrative.
Art. 2
(Scopi e settori di intervento)
1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione
dello sviluppo economico, nel rispetto delle tradizioni originarie, intervenendo nei
settori di cui all' Art. 1, comma 1, lett. c-bis del d.lgs. n. 153 del 17 maggio 1999,
orientando la propria attività prevalentemente nei seguenti settori rilevanti:
- arte, attività e beni culturali;
- ricerca scientifica e tecnologica;
- educazione, istruzione e formazione;
- volontariato, filantropia e beneficenza;
- salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa.
2. La Fondazione, tenuto conto delle risorse prevedibilmente disponibili tempo per
tempo, al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera piú
organica le esigenze del territorio, transitoriamente e per periodi di tempo definiti
può limitare la propria attività ad uno o più dei settori sopra indicati, nell' ambito
della definizione periodica di programmi pluriennali.
3. La Fondazione agisce nel territorio della provincia di Foggia.
Art. 3
(Attività della Fondazione)
1. La Fondazione opera secondo criteri di programmazione annuale e pluriennale,
attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento da realizzare
direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati.
2. L' attività della Fondazione è disciplinata dall' apposito regolamento che indica i
criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da
finanziare, onde assicurare la trasparenza dell' attività, la migliore utilizzazione
delle risorse e l' efficacia degli interventi.
3. La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri enti
aventi finalità
analoghe. La Fondazione può altresì aderire ad organizzazioni nazionali ed
internazionali che realizzino attività coerenti con lo scopo della Fondazione,
ad organizzazioni rappresentative delle fondazioni bancarie di cui all'Art. 10
del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, o ad enti nazionali e internazionali
associativi di fondazioni.
4. La Fondazione può esercitare la propria attività, direttamente o indirettamente,
attraverso imprese strumentali operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione
degli scopi perseguiti nei settori rilevanti di cui al precedente Art. 2, comma
1. Nel caso di esercizio diretto di attività d' impresa, la Fondazione istituisce specifiche
contabilità separate.
5. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo, nel rispetto delle
previsioni di cui all'Art. 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
solamente in enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l' esercizio di
imprese strumentali.
6. La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della
gestione e non può esercitare funzioni creditizie nè effettuare, in qualsiasi
forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti
con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle
imprese strumentali e delle Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, e successive modificazioni.
7. Per il conseguimento degli scopi
istituzionali e per soddisfare le esigenze gestionali la Fondazione opera con
tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona
giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale. Essa può compiere, nei
limiti di legge e del presente statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali,
immobiliari e mobiliari necessarie od opportune per il conseguimento dei propri
fini. La Fondazione può contrarre debiti, nel rispetto del principio di sana
e prudente gestione, con società in cui detiene partecipazioni e dare o ricevere
garanzie dalle medesime entro il limite del dieci per cento del valore del proprio
patrimonio secondo l'
ultimo bilancio approvato.
8. La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni recate dall' Art. 15 della legge
11 agosto 1991, n. 266.
9. La Fondazione può costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato
ai sensi dell'Art. 12 e seguenti del codice civile con finalità analoghe alle
proprie. 10. La Fondazione può accettare donazioni e lasciti e, ai sensi e agli
effetti dell'Art.
32 del codice civile, può accettare donazioni con uno scopo particolare, purchè
rientranti tra gli scopi statutari.
Art. 4
(Patrimonio)
1. Il patrimonio della Fondazione, costituito dal Fondo di dotazione, dalle Riserve
e Fondi, nonchè dai cespiti ed attività esistenti alla data di approvazione del
presente statuto, si incrementa per effetto di:
a) accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall' Autorità di vigilanza;
b) riserve o accantonamenti facoltativi la cui costituzione sia deliberata
dall'Organo di indirizzo, e sottoposta alla valutazione dell' Autorità di vigilanza,
al fine di meglio sovvenire alle esigenze della gestione patrimoniale e della
politica degli investimenti della Fondazione;
c) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento
del patrimonio, per volontà del dante causa;
d) plusvalenze relative alla vendita della partecipazione nella società bancaria
conferitaria, nei limiti previsti dall'Art. 9 comma 4, D. Lgs. 153/99.
2. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli
scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la sua natura di ente senza
scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. La Fondazione
nell'amministrare il patrimonio si attiene a criteri prudenziali, diversificando
il rischio in modo da conservarne il valore ed ottenerne una adeguata redditività.
La fondazione da separata e specifica evidenza nel bilancio agli impieghi effettuati
e della relativa redditività. Ai fini informativi indica nel documento programmatico
previsionale gli impieghi di cui all'Art. 7, comma 1, del decreto legislativo
n. 153 del 1999, secondo quanto disposto dall'Art. 5 del DM 18.05.2004 n. 150.
3. La gestione del patrimonio investito in attività liquide può essere affidata,
in tutto o in parte, ad intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo
24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, la cui scelta sarà effettuata
dal Consiglio di amministrazione secondo criteri orientati all' esclusivo interesse
della Fondazione e sulla base dei criteri generali indicati dall' Organo di indirizzo.
L' incarico di gestione
potrà essere affidato alla società bancaria conferitaria a condizioni, stabilite
da apposito regolamento interno, tese ad assicurare alla Fondazione opportune
cautele e, in particolare, a contenere il rischio di investimento e di eventuali
conflitti di interesse, tenendo tra l'altro conto del criterio del contenimento
del costo.
4. In particolare, la gestione del patrimonio non potrà essere affidata
ad intermediari nei quali ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti
i componenti gli Organi della Fondazione al momento dell' affidamento dell' incarico
di gestione, nè
potranno essere designati quali componenti gli Organi della Fondazione gli amministratori,
i direttori generali o i dipendenti del gestore.
5. Qualora la gestione del patrimonio venga effettuata all' interno della Fondazione,
essa è svolta con modalità organizzative idonee ad assicurarne la separazione
dalle altre attività della Fondazione stessa.
Art. 5
(Destinazione del reddito)
1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'Art. 8 del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:
a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese
alla struttura organizzativa ed all' attività svolta dalla Fondazione;
b) oneri fiscali;
c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall' Autorità di vigilanza;
d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l' ammontare
minimo di reddito stabilito dall' Autorità di vigilanza ai sensi dell'Art. 10,
terzo comma, lett. b) del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 ai settori
rilevanti di cui all'Art. 2, comma 1, del presente statuto;
e) alle altre finalità previste dallo statuto, al reinvestimento del reddito,
agli accantonamenti e alle riserve facoltative deliberate dall' Organo di indirizzo
al fine di meglio sovvenire alle esigenze della gestione patrimoniale e della
politica degli investimenti della Fondazione sulla base di principi di sana e
prudente gestione, senza pregiudizio dell' effettiva tutela degli interessi contemplati
dallo statuto;
f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.
2. La Fondazione, che non ha struttura associativa, non distribuisce o assegna
quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche
agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi
corrisposti ai dipendenti e delle indennità di cui al successivo Art. 12.
TITOLO SECONDO
Art. 6
(Organi)
1. Sono Organi della Fondazione:
a) l' Organo di indirizzo;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori;
e) il Segretario Generale
2. I componenti gli Organi agiscono in piena autonomia e indipendenza, nell' esclusivo interesse della Fondazione, per realizzarne gli scopi.
CAPO PRIMO
Disposizioni comuni agli organi
Art. 7
(Requisiti di onorabilità)
1. I componenti gli Organi devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità
civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità.
2. Non possono ricoprire cariche negli Organi della Fondazione coloro che:
a) - si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste
dall'Art. 2382 del codice civile;
b) - sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall' autorità giudiziaria
ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio
1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della
riabilitazione;
c) - sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli
effetti della riabilitazione:
1) - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano
l' attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in
materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V
del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
3) - alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione,
contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l' ordine pubblico, contro
l' economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) - alla reclusione per un qualunque delitto non colposo.
3. Le cariche negli Organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro
ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste
dal comma 2, lettera c), del presente articolo, salvo il caso di estinzione del
reato.
4. I componenti gli Organi sono tenuti a portare senza indugio a conoscenza
dell'Organo di appartenenza - o del Consiglio di amministrazione per quanto attiene
al Segretario generale - tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai
fini della permanenza dei requisiti di onorabilitá secondo le previsioni precedenti.
5. L' Organo di indirizzo definisce le modalità secondo cui gli Organi della
Fondazione provvedono alla costante verifica dei requisiti di onorabilitá dei
propri componenti e del Segretario Generale.
6. L' Organo di appartenenza assume tempestivamente, nei confronti del proprio
componente che sia incorso in una delle ipotesi di cui ai precedenti commi 2
e 3, i conseguenti provvedimenti di decadenza o sospensione.
Art. 8
(Incompatibilità)
1. Non possono ricoprire cariche negli Organi della Fondazione:
- coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo statuto;
- il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso di altri componenti
gli Organi della Fondazione;
- i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest' ultima controllate,
nonchè il loro coniuge ed i loro parenti e affini fino al terzo grado incluso;
- coloro che ricoprano cariche pubbliche elettive, o ricoprano funzioni di
governo o siano membri delle giunte regionali, provinciali o comunali e delle
Comunità
montane, o dei relativi organi di controllo;
- coloro che facciano parte degli Organi di gestione degli Enti cui lo statuto
attribuisce il potere di designazione dei componenti l' Organo di indirizzo;
- coloro che abbiano un rapporto organico di lavoro dipendente o di collaborazione
stabile e continuativa, anche se a tempo determinato, ad eccezion fatta per i
docenti universitari, da uno degli Enti ai quali il presente Statuto affida la
designazione dei componenti gli Organi della Fondazione, anche nel caso in cui
la loro indicazione provenga da un Ente designante diverso da quello di appartenenza;
- coloro che ricoprano cariche in altre fondazioni di origine bancaria;
- coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo
nella societá bancaria conferitaria di cui all'Art. 1 del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153 o sue controllate o partecipate;
- gli amministratori e dipendenti delle organizzazioni dei soggetti destinatari
degli interventi con le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti;
- gli amministratori e dipendenti di enti pubblici e privati con i quali la Fondazione
abbia in essere rapporti di collaborazione stabile;
- coloro che, all' atto della nomina, si trovino in una delle situazioni di cui
all'Art.10 del presente statuto;
- coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente
con essa;
- coloro nei cui confronti sia stato pronunziato provvedimento di decadenza
dagli Organi della Fondazione nel quadriennio precedente per cause diverse dalla
accettazione di cariche incompatibili.
2. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono
ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria
conferitaria.
3. Sono tra loro reciprocamente incompatibili le qualità di componente gli Organi
della Fondazione, con eccezione del Presidente della Fondazione che è membro
dell' Organo di indirizzo e del Consiglio di amministrazione. Il componente di
un Organo che assume la carica in un diverso Organo della Fondazione decade automaticamente
dal precedente.
Art. 9
(Conflitto di interessi)
1. Nel caso in cui un componente gli Organi della Fondazione si trovi in una situazione
non espressamente prevista quale causa di incompatibilità, ma che tuttavia lo
ponga in conflitto con l' interesse della Fondazione, deve darne immediata comunicazione
all' Organo di cui fa parte o all' Organo di riferimento a norma di statuto e
deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.
2. Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, l' Organo di appartenenza,
o il Consiglio di amministrazione per il Segretario generale, si pronuncia deliberandone
l' incompatibilità e/o la decadenza.
3. I componenti gli Organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività
della Fondazione stessa a proprio diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati
a soddisfare gli interessi generali o collettivi espressi dagli Enti designanti.
Art. 10
(Cause di sospensione dalle funzioni)
1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente gli Organi:
- la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente
Art. 7, comma 2 lett. c);
- l 'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente
Art. 7,comma 3, con sentenza non definitiva;
- l' applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'
Art. 10, comma
3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall' Art. 3 della legge
19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- l' applicazione di misure cautelari personali.
Art. 11
(Decadenza)
1. Fatte salve le specifiche ipotesi di decadenza previste dallo Statuto, decadono
dalla carica di componente gli Organi della Fondazione, con dichiarazione dell' Organo
di appartenenza o del Consiglio di amministrazione per il Segretario generale,
coloro che in qualunque momento perdano i requisiti previsti dallo Statuto o
che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità contemplate
dall'Art. 8,
commi 1 e 2.
2. Ciascun Organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti,
delle incompatibilità o delle cause di sospensione o di decadenza ed assume,
entro 30 gg. dalla conoscenza del difetto sopravvenuto, i relativi provvedimenti.
Per il Segretario generale il predetto accertamento è operato dal Consiglio di
amministrazione.
3. I componenti gli Organi della Fondazione devono dare immediata
comunicazione delle sopravvenute cause di ineleggibilità o di incompatibilità,
ovvero delle sopravvenute situazioni che comportano la sospensione dalla carica
che li riguarda. La omessa comunicazione di un conflitto di interessi o di una
causa di incompatibilità
o di sospensione comporta la decadenza dalla carica con dichiarazione dell' Organo
competente.
4. I componenti gli Organi della Fondazione che non intervengano per tre volte
consecutive alle riunioni del proprio Organo senza giustificato motivo sono dichiarati
decaduti dall' ufficio con deliberazione dell' Organo di appartenenza.
5. Al verificarsi di una delle situazioni che determina la decadenza dalla carica
di un componente gli Organi della Fondazione, il Presidente della Fondazione
attiva senza indugio le procedure per la sostituzione a norma del presente Statuto.
Art. 12
(Indennità)
1. Ai componenti l' Organo di Indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione
alle riunioni dell' Organo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'
espletamento delle funzioni per coloro che risiedono in altro Comune. La misura
della medaglia di presenza e le modalità di erogazione sono deliberate dall' Organo
di indirizzo medesimo, sentito il Collegio dei Revisori, in misura adeguata alle capacitá
patrimoniali della Fondazione.
2. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo, oltre
al rimborso delle spese sostenute per l' espletamento delle funzioni, la cui misura è
determinata dall' Organo di Indirizzo.
3. Ai componenti il Collegio dei Revisori spetta un compenso annuo e, per ogni
partecipazione alle riunioni degli Organi, una medaglia di presenza, oltre al rimborso
delle spese sostenute per l' espletamento delle funzioni, la cui misura è determinata
dall' Organo di Indirizzo. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza
nella medesima giornata.
CAPO SECONDO
Organo di indirizzo
Art. 13
(Composizione e durata)
1. L' Organo di Indirizzo è composto da undici membri scelti fra i residenti
della Provincia di Foggia e designati nell' esclusivo interesse della Fondazione
come segue:
- due dal Comune di Foggia;
- due dall' Amministrazione Provinciale di Foggia;
- uno dalla Curia Arcivescovile di Foggia-Bovino;
- uno dalla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia, assicurando l' alternanza tra le diverse quattro categorie;
- uno dalla Universitá degli Studi di Foggia;
- quattro dalla apposita Consulta della Societá Civile convocata in seno alla
Fondazione e costituita da:
Direttore della Filiale di Foggia della Banca d' Italia,
Direttore Generale della Azienda sanitaria locale della città di Foggia, Direttore
provinciale del Genio Civile,
Direttore Provinciale della Sovrintendenza Archeologica,
Direttore Provinciale della Sovrintendenza alle Belle Arti,
Direttore dell' Archivio
di Stato di Foggia,
Direttore della Biblioteca Provinciale di Foggia,
Direttore
del Museo Civico di Foggia,
Direttore del Conservatorio musicale,
Presidente
della sezione provinciale della Croce Rossa Italiana.
2. E' data facoltá all' Organo di Indirizzo, per tutta la durata della carica
e nel rispetto del principio della prevalente rappresentanza degli enti, pubblici
e privati, espressivi delle realtà locali, di cooptare nel proprio ambito fino
ad un massimo di due personalitá di preclara, riconosciuta ed indiscussa fama
nazionale o internazionale, che abbiano fissato stabile residenza nella Provincia
di Foggia.
3. I componenti l' Organo di Indirizzo non rappresentano gli Enti
pubblici o privati che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza
vincolo di mandato.
4. L' Organo di Indirizzo dura in carica quattro anni dalla
data di proclamazione dell' Organo ed i componenti possono essere nuovamente
nominati per un solo successivo mandato consecutivo. Alla scadenza ordinaria
del mandato, rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i
successori.
5. L' Organo di Indirizzo elegge nel proprio seno il Presidente ed
il Vice Presidente che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato
di componenti l' Organo
di Indirizzo medesimo. Il Presidente dell 'Organo di Indirizzo é il Presidente
della Fondazione.
Art. 14
(Requisiti di professionalità)
1. Tutti i componenti l' Organo di Indirizzo, comunque designati, devono essere in
possesso di adeguate conoscenze in materie inerenti i settori d' intervento della
Fondazione e devono documentare di aver maturato, per almeno dieci anni, una
qualificata esperienza operativa nell' ambito della libera professione, o in campo
imprenditoriale o accademico, o di aver espletato funzioni di amministrazione o direzione
di Enti pubbici o privati di dimensioni adeguate.
2. In ogni caso, tutti i componenti l' Organo di Indizzo devono rispondere a requisiti
soggettivi specialistici e funzionali, documentando di aver acquisito significativa
esperienza nel campo sociale, culturale, del volontariato e del no-profit, dello
studio e della ricerca, attraverso la promozione e/o realizzazione di attivitá concrete
nei settori d' intervento della Fondazione aventi carattere di utilitá per il Territorio.
3. L' Organo di Indirizzo può altresì individuare particolari competenze e specializzazioni
da stabilire come requisiti aggiuntivi dei designati, in relazione alle attività
istituzionali che la Fondazione intende intraprendere.
Art. 15
(Procedura di nomina)
1. Il Presidente della Fondazione, 60 gg. prima della scadenza del quadriennio
di durata dell' Organo di Indirizzo - o tempestivamente nei casi diversi dalla
scadenza naturale del mandato - con lettera raccomandata invita gli Enti cui
compete la designazione ai sensi dell'Art. 13 n. 1 alle designazioni di loro
competenza, evidenziando i settori di intervento individuati dall' Organo di
Indirizzo, nel cui ambito i designandi
- fermi i requisiti di onorabilitá e di compatibilitá di cui agli artt. 7, 8
e 10 - devono aver maturato i requisiti di professionalitá e le specifiche competenze
di cui ai nn. 1 e 2 dell'Art. 14.
2. Il Presidente della Fondazione, entro 15 gg. dalla ricezione delle designazioni,
richiede con raccomandata al designato di trasmettere, nel termine tassativo
di 15 gg., il proprio curriculum vitae e la documentazione attestante la sussistenza
dei requisiti di onorabilitá e delle condizioni di compatibilitá, nonché di documentare
il possesso degli ulteriori requisiti richiesti dal presente Statuto, con espresso
avviso che, in difetto di tempestivo riscontro, la designazione si avrá per non
avvenuta e l' Ente cui
spetta sará invitato ad ulteriore e diversa designazione.
3. La designazione di un componente l' Organo di Indirizzo sará parimenti considerata
per non avvenuta, dando luogo a rinnovazione dell' invito all' Ente cui spetta
di procedere a nuova e diversa designazione, nel caso il cui il designato, pur
riscontrando la richiesta di cui al precedente comma 2, non curi di far pervenire
alla Segreteria Generale della Fondazione il curriculum vitae e la documentazione
attestante la concreta esperienza maturata nei settori di attivitá della Fondazione.
4. L' Organo di indirizzo in carica, in piena autonomia ed indipendenza, entro
15 gg. dal ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 2, procede
alla verifica della sussistenza in capo al designato di tutte le condizioni ed
i requisiti richiesti dal presente Statuto, in esito alla quale provvede alla
proclamazione del designato medesimo ovvero ne rigetta la designazione con provvedimento
motivato, contestualmente invitando l' Ente cui spetta a procedere a nuova e
diversa designazione.
5. Qualora l' Ente cui compete la designazione non vi provveda
entro il termine di 30 gg. dalla data di ricezione della richiesta di cui al
primo comma, il potere di nomina
è esercitato in via esclusiva, direttamente ed in piena autonomia dall' Organo
di Indirizzo in carica entro i successivi 15 gg., nel rispetto dei criteri generali
di designazione ed in maniera tale da assicurare il rispetto del principio della
prevalente rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali
.
6. La Consulta della Societá Civile, espressione qualificata del Territorio
provinciale avente lo scopo di contribuire ad ampliare al massimo la base rappresentativa
dell' Organo di Indirizzo, non è organo della Fondazione; essa viene convocata
dal Presidente della Fondazione, nei 60 gg. precedenti la scadenza del quadriennio
di durata dell'Organo di Indirizzo, esclusivamente nella sede della Fondazione
stessa e con verbalizzazione del Segretario Generale, per procedere in piena
autonomia ed indipendenza alla designazione - con quorum costitutivo della maggioranza
assoluta degli aventi diritto e deliberativo non inferiore ai due terzi dei votanti
e con ineleggibilitá di questi - di quattro componenti l' Organo di Indirizzo,
indicati nella assoluta osservanza delle condizioni, compatibilitá e requisiti
stabiliti dal presente Statuto per tutti indistintamente i componenti l' Organo
di Indirizzo. Avvenuta la designazione, si procede immediatamente ai sensi dei
precedenti commi da 1 a 4 del presente articolo.
7. L' Organo di Indirizzo in carica, nei casi previsti dall'Art. 13, comma 2,
provvede con quorum non inferiore ai due terzi degli aventi diritto al voto.
Non trovano applicazione i commi 2, 3 e 4 del presente articolo, ma la personalitá indicata
deve attenersi agli artt. 7, 8, 9 e 10 del presente Statuto.
8. Concluso l' iter delle designazioni, il Presidente della Fondazione in carica
procede ad insediare il nuovo Organo di Indirizzo perché provveda agli adempimenti
Statutari di sua competenza.
9. Qualora nel corso del mandato quadriennale un componente dell' Organo di Indirizzo
venga meno per qualsiasi motivo, il Presidente riavvia le procedure regolate
dal presente articolo presso l' Ente al quale era spettata la designazione del
componente da sostituire. Il componente subentrato in sostituzione di un precedente
componente resta in carica fino alla ordinaria scadenza dell' Organo di Indirizzo.
Art. 16
(Competenze dell' Organo di indirizzo)
Sono di esclusiva competenza dell'Organo di indirizzo, oltre le attribuzioni
stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
a) la modificazione dello Statuto;
b) l' adozione e/o modifica dei regolamenti interni, su proposta del Consiglio
di Amministrazione;
c) la nomina e la revoca del Presidente, dei componenti il Consiglio di Amministrazione,
e, per giusta causa, del Collegio dei Revisori, la determinazione dei
relativi compensi e la misura dei rimborsi, nonché le modalitá di erogazione;
d) la verifica per i propri componenti della sussistenza dei requisiti e delle
cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l' as
sunzione entro
30 gg. dei conseguenti provvedimenti;
e) l' esercizio dell' azione di responsabilità nei confronti del Presidente della
Fondazione, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Presidente e
degli altri componenti il Collegio dei revisori;
f) l' assunzione da parte della Fondazione degli oneri, anche assicurativi, nei
limiti della normativa vigente per le sanzioni amministrative tributarie a carico
dei componenti gli Organi della Fondazione, sentito il Collegio dei Revisori;
g) la nomina di Commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti,
determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità. Qualora
di dette Commissioni siano chiamati a far parte componenti gli Organi, l' incarico
deve essere conferito con delibera che indichi preventivamente l' eventuale
compenso, sentito il Collegio dei Revisori;
h) l' approvazione del bilancio d' esercizio e della relazione sulla gestione;
i) la determinazione, sentito il Consiglio di Amministrazione, dei programmi
pluriennali di attività con riferimento ai bisogni del territorio, individuando
i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo
per tempo disponibili e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee
di operatività e le priorità
degli interventi;
l) l' approvazione del documento programmatico previsionale annuale recante
gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli strumenti di intervento della Fondazione
per l' esercizio successivo;
m) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica
degli investimenti;
n) l' istituzione, l' acquisto o cessione delle partecipazioni di controllo nelle
imprese strumentali, su proposta del Consiglio di amministrazione;
o) l' approvazione delle operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione.
Art. 17
(Funzionamento dell' Organo di Indirizzo)
1. L'Organo di indirizzo è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione
o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente dell' Organo stesso e,
in caso di assenza anche di questi, dal componente più anziano secondo, rispettivamente,
anzianità di carica e di età.
2. L' Organo di Indirizzo si riunisce presso la sede della Fondazione con cadenza
almeno trimestrale e comunque ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga
necessario.
3. L' Organo di Indirizzo deve essere altresí convocato qualora ne facciano richiesta
motivata scritta almeno un terzo dei componenti o il Collegio dei Revisori. In tali
casi, qualora il Presidente non provveda alla convocazione entro 7 gg. dalla richiesta,
la riunione è convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori.
4. L' Organo di indirizzo è convocato mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, contenente l' indicazione dell' ordine del giorno, almeno 5 gg. prima
della data stabilita al domicilio dei singoli componenti e dei membri del Collegio
dei Revisori. In caso di urgenza, la convocazione avviene anche a mezzo di telegramma,
fax o altro strumento che dia certezza di ricezione almeno un giorno prima.
5. Qualora siano presenti tutti i componenti ed i membri del Collegio dei revisori, la
riunione dell' Organo di Indirizzo è comunque validamente costituita anche in difetto
dei termini di avviso indicati o dell' Ordine del giorno.
6. Alle riunioni dell' Organo di Indirizzo partecipano senza diritto di voto i componenti
il Consiglio di Amministrazione.
7. L' Organo di indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza
dei membri in carica. Nel computo dei componenti in carica non si tiene conto
dei componenti che risultino temporaneamente sospesi.
8. I verbali delle adunanze dell' Organo di Indirizzo sono redatti dal Segretario Generale
o, in sua assenza, dal componente anagraficamente piú giovane presente, che
lo sottoscrive unitamente al Presidente.
Art. 18
(Validità delle deliberazioni)
1. Le deliberazioni dell' Organo di Indirizzo sono prese a voto palese e sono valide
se assunte, salva diversa previsione statutaria, con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei votanti. Il Presidente della Fondazione non ha diritto di voto.
2. Le deliberazioni relative ad elezioni o a designazioni a cariche, nonchè quelle
comunque riguardanti componenti l' Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione
o il Collegio dei Revisori, avvengono a scrutinio segreto. Il Segretario generale
svolge le funzioni di scrutatore.
3. Sono adottate col voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica aventi
diritto di voto, con arrotondamento alla unità superiore, le deliberazioni concernenti:
la modifica dello Statuto; l' approvazione e modificazione dei Regolamenti in
terni; le nomine alle cariche negli Organi della Fondazione; la revoca e l' azione di
responsabilità nei confronti del Presidente della Fondazione, dei Componenti il
Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Collegio dei revisori.
CAPO TERZO
Consiglio di Amministrazione
Art. 19
(Composizione e durata)
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione, che
lo presiede, e da due componenti eletti dall' Organo di indirizzo fra persone residenti
nella provincia di Foggia che si trovino nelle condizioni di onorabilitá e compatibilitá
previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del presente Statuto. Il Consiglio nomina
nel suo seno il Vice Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino alla scadenza della carica
dell' Organo di Indirizzo che lo ha eletto. I componenti del Consiglio di Amministrazione
possono essere confermati per un solo mandato immediatamente successivo.
3. Alla scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione resta in carica sino
all' insediamento del successivo per gli atti urgenti e l' amministrazione ordinaria.
4. Se nel corso dell' esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, il Presidente
della Fondazione convoca sollecitamente l' Organo di indirizzo per la sostituzione.
Il mandato del Consigliere subentrato scade con quello del Consiglio di cui è
divenuto parte.
5. I componenti il Consiglio di Amministrazione dichiarati decaduti dalla carica per
cause diverse dall' accettazione di altra carica incompatibile non possono essere
nominati per il quadriennio successivo a quello in cui è stata formulata la dichiarazione
di decadenza.
Art. 20
(Requisiti di professionalità)
1. I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di un
adeguato titolo di studio, di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti
ai settori di intervento o funzionali all' attività della Fondazione e devono aver
maturato una concreta esperienza operativa, per almeno 5 anni, nell' ambito della
libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere
espletato, per almeno 5 anni, funzioni di amministrazione o direttive presso Enti
pubblici o privati di dimensioni adeguate, con particolare riferimento al settore non
profit e ai settori finanziari e mobiliari.
Art. 21
(Competenze del Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione ha ogni potere di amministrazione ordinaria e
straordinaria, salvo che non risulti espressamente riservato ad altro Organo dalla
legge o dal presente statuto. Esso provvede, altresì, alla sorveglianza sul funzionamento
della Fondazione al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e della
difesa del valore del patrimonio della stessa.
2. Sono di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le deliberazioni
concernenti:
a) la nomina e la revoca del Segretario Generale della Fondazione e la determinazione
del compenso;
b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
c) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;
d) la gestione esecutiva dei deliberati dell' Organo di indirizzo in ordine ai
programmi erogativi, ai progetti esecutivi ed a quant' altro inerente all' attività della
Fondazione;
e) l' assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti
del rapporto di lavoro;
f) la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della
sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione, decadenza, nonché
l'assunzione entro 15 gg. dei conseguenti provvedimenti;
g) la verifica per il Segretario generale della sussistenza dei requisiti, delle
incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione entro
15 gg. dei conseguenti provvedimenti;
h) la promozione di azioni davanti ad Organi giurisdizionali e la resistenza
alle stesse, nonchè ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;
i) la formulazione di proposte all' Organo di indirizzo in ordine : alle modifiche
statutarie; all' approvazione e alle modificazioni dei regolamenti interni; ai
programmi di intervento della Fondazione; alla definizione delle linee generali
della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; all' istituzione,
all'acquisto
o cessione delle partecipazioni di controllo nelle imprese strumentali; agli
indirizzi in merito alle società partecipate.
l) l' assunzione da parte della Fondazione degli oneri, anche assicurativi, nei
limiti della normativa vigente per le sanzioni amministrative tributarie a carico
dei dipendenti della Fondazione, sentito il Collegio dei Revisori;
m) la designazione e nomina di Amministratori e Sindaci di società ed Enti
cui la Fondazione è chiamata a provvedere;
n) le deliberazione degli indirizzi in merito alle società partecipate.
3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinando i limiti della
delega, i propri poteri di ordinaria amministrazione al Presidente, ad uno o
più dei suoi
componenti o al Segretario generale.
4. I titolari di deleghe devono relazionare al Consiglio di Amministrazione,
secondo modalità da questo fissate, in merito all' espletamento del mandato ricevuto.
Art. 22
(Adunanze e deliberazioni)
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della
Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente del Consiglio
stesso.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione almeno
una volta al mese.
3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, o con altro strumento che dia certezza di ricezione, contenente
l' indicazione dell' Ordine del giorno, almeno 3 gg. prima della riunione al
domicilio dei singoli componenti e dei membri del Collegio dei Revisori. In caso di
motivata urgenza, il Consiglio è convocato con qualsiasi mezzo idoneo senza necessità
di rispettare il predetto termine.
4. Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei
componenti in carica.
5. Alle riunioni partecipa il Segretario generale o, in caso di sua assenza o impedimento
dal Consigliere anagraficamente piú giovane, il quale redige il verbale che
sottoscrive unitamente al Presidente.
6. Le deliberazioni sono adottate a voto palese, a maggioranza. Salvo che il Consiglio
non decida diversamente, le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio
segreto ed il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.
CAPO QUARTO
Presidente della Fondazione
Art. 23
(Poteri del Presidente)
1. Il Presidente della Fondazione ha la rappresentante legale della Fondazione di
fronte ai terzi e in giudizio.
2. La durata del mandato del Presidente della Fondazione coincide con quella
dell'Organo di Indirizzo.
3. Il Presidente:
- convoca e presiede l' Organo di Indirizzo ed il Consiglio di Amministrazione;
- convoca e presiede le commissioni consultive o di studio;
- assume, in situazione di urgenza, d' intesa con il Segretario generale, qualsiasi
provvedimento nell' interesse della Fondazione che spetti al Consiglio di amministrazione,
al quale deve riferire all' adunanza immediatamente successiva del
Consiglio stesso;
- svolge attività d' impulso e coordinamento dell' attività nelle materie di
competenza dell' Organo di indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e vigila
sull' esecuzione delle relative deliberazioni e sull' andamento generale della Fondazione;
- ha facoltà di nominare procuratori e avvocati per rappresentare la Fondazione
in giudizio.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni - ad eccezione
di quanto previsto dall'Art. 17, comma 1 - sono esercitate dal Vice Presidente
del Consiglio di amministrazione o, nel caso di assenza o impedimento anche di
quest'ultimo, dal terzo componente il Consiglio.
5. Il Presidente, con il parere favorevole del Consiglio, può delegare per singoli
atti o categorie di atti chi lo sostituisce nella rappresentanza della Fondazione.
6. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova
dell' assenza
o dell' impedimento di questi.
CAPO QUINTO
Collegio dei Revisori
Art. 24
(Composizione, durata ed attribuzioni)
1. Il Collegio dei revisori è composto dal Presidente e da due membri effettivi nominati
dall' Organo di Indirizzo. L' Organo di Indirizzo nomina altresì due revisori
supplenti.
2. I componenti il Collegio dei Revisori ed i revisori supplenti sono scelti fra gli
iscritti nel registro dei revisori contabili aventi residenza nella provincia di Foggia e
comunque n. 2 effettivi e n. 1 supplente scelti fra gli iscritti all' Ordine dei Dottori
Commercialisti di Foggia e n. 1 effettivo e n. 1 supplente scelti fra gli iscritti al
Collegio dei Ragionieri di Foggia.
3. I componenti il Collegio durano in carica tre anni e possono essere confermati
per un solo mandato immediatamente successivo.
4. Alla scadenza del mandato, il Collegio dei revisori resta in carica fino all' entrata
in carica del successivo.
5. In caso di decadenza, sospensione ovvero di cessazione dalla carica di un revisore
subentra il supplente più anziano di età. Il revisore supplente che subentri al revisore
effettivo cessato dall' incarico per qualsiasi ragione, dura in carica sino alla
scadenza del mandato del predecessore.
6. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza del Collegio è assunta dal
componente più anziano fino alla successiva riunione dell' Organo di Indirizzo, che
provvede alla nomina del Presidente tra i membri del Collegio stesso.
7. Il Collegio dei revisori opera con le attribuzioni e le modalità ed i doveri stabiliti
dal Codice Civile, in quanto applicabili, nonchè dal decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153 e dal presente statuto.
8. Il Collegio dei revisori redige apposita relazione al bilancio annuale che viene
allo stesso allegato.
9. Il Collegio dei revisori deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi, presso la sede
della Fondazione.
10. Il revisore che durante l' esercizio non partecipa senza giustificato motivo a tre
riunioni consecutive del collegio dei revisori, decade dall' ufficio.
11. Il Collegio verifica per i propri componenti la permanenza dei requisiti e la sopravvenienza
di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza secondo le disposizioni
del Capo I del Titolo II del presente Statuto, assumendo entro 15 gg. i
conseguenti provvedimenti. La cancellazione o la sospensione del revisore dal registro
dei revisori contabili costituisce causa di decadenza dall' ufficio.
12. Il revisore dichiarato decaduto, per cause diverse dall' aver accettato una carica
in un altro Organo della Fondazione, non può essere nuovamente nominato nel
Collegio nè nominato in altra carica della Fondazione nel triennio successivo.
13. Delle riunioni del Collegio deve redigersi apposito verbale che viene trascritto,
unitamente agli accertamenti, proposte e rilievi formulati dal Collegio o dai singoli
revisori, in un apposito registro tenuto dal Presidente del Collegio.
CAPO SESTO
Segretario generale
Art. 25
(Requisiti e attribuzioni del Segretario generale)
1. Il Segretario generale assicura la corretta gestione delle risorse strumentali della
Fondazione. Egli partecipa alle riunioni dell' Organo di Indirizzo e del Consiglio di
Amministrazione con funzioni propositive e consultive e può fare inserire a verbale
le proprie dichiarazioni.
2. Il Segretario generale provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni dell' Organo
di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, alla corretta tenuta dei libri e
delle scritture contabili della Fondazione, alla firma della corrispondenza ordinaria
e dei documenti inerenti la Fondazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione attribuisce al Segretario generale la rappresentanza
necessaria per l' esecuzione delle deliberazioni. Il Consiglio di Amministrazione
ed il Presidente possono delegare il compimento dei singoli atti o categorie di
atti al Segretario Generale, attribuendogli la relativa rappresentanza.
4. In caso di assenza o impedimento del Segretario generale, ne adempie le funzioni
il Vice Segretario generale, ove nominato, ovvero in caso di assenza o impedimento
anche di questi, altra persona all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario generale costituisce prova
dell'assenza o impedimento di questi.
5. Il Segretario generale deve essere scelto fra persone di elevata qualificazione professionale,
con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo, che
abbiano maturato esperienza, almeno per un triennio, nell' ambito della libera professione
ovvero in posizioni di responsabilità presso Enti pubblici o privati di dimensioni
adeguate.
6. Il Segretario generale non può assumere incarichi in altre Fondazioni di origine
bancaria.
TITOLO TERZO
Art. 26
(Libri e scritture contabili)
1. La Fondazione tiene i libri delle adunanze dell' Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori. Detti libri, ad esclusione di
quelli relativi al Collegio dei revisori, sono tenuti a cura del Segretario generale.
2. La Fondazione tiene il libro giornale, il libro degli inventari e tutti quegli altri libri
o registri contabili che si rendano necessari per l' espletamento della propria attività
ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali
libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del codice civile.
3. Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali, per le stesse
verrà tenuta una contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da
allegare al bilancio annuale.
Art. 27
(Bilancio annuale e documento programmatico previsionale)
1. L' esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Entro il mese di ottobre di ciascun anno l' Organo di Indirizzo approva il documento
programmatico previsionale dell' attività della Fondazione relativa all' esercizio
successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi
formulati dall' Organo di Indirizzo medesimo.
3. Il documento programmatico previsionale deve essere inviato entro 15 gg.
dall'approvazione all' Autorità di vigilanza.
4. Entro 120 gg. dalla chiusura dell' esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone
il bilancio annuale e la relazione sulla gestione e li sottopone all' esame
dell' Organo di indirizzo, che li approva entro lo stesso termine. Il bilancio di esercizio
viene trasmesso all' Autorità di vigilanza entro 15 gg. dall' approvazione.
5. Il bilancio annuale e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Collegio
dei revisori, per la relazione di propria competenza, entro 30 gg. antecedenti la
data fissata per l' approvazione.
6. Il bilancio annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e
della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione,
gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando
i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
7. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara
rappresentazione dei profitti patrimoniali, economici e finanziari dell' attività svolta
dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento
del patrimonio.
8. Nella redazione del bilancio e della relazione sulla gestione, la Fondazione si attiene
al regolamento adottato dall' Autorità di vigilanza in attuazione delle previsioni
di cui all'Art. 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
9. Il bilancio e la relazione sulla gestione vengono resi pubblici nelle forme stabilite
nel predetto regolamento dell' Autorità di vigilanza e dalle vigenti disposizioni di
legge.
TITOLO QUARTO
Art. 28
(Fusione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
1. La Fondazione, con decisione unanime dell' Organo di indirizzo ed approvazione
dell' Autorità di vigilanza, oltre ad essere liquidata nei casi e secondo le modalità
previsti dalla legge, può trasformarsi in un altro ente o fondersi con altri enti che
perseguano gli stessi fini, per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle
finalità istituzionali.
2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto in favore di una o piú
Fondazioni, preesistenti da almeno 5 anni alla data di scioglimento, che assicurino
con apposito impegno statutario ogni possibile continuità degli interventi sul territorio
e nei settori di operatività della Fondazione posta in liquidazione, applicandosi
in proposito l' Art. 11 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
TITOLO QUINTO
Art. 29
(Norme transitorie)
1. Il presente Statuto entra in vigore con l' approvazione da parte dell' Autorità di
vigilanza.
2. In deroga a quanto previsto dagli artt. 13, 19 e 24, il mandato degli Organi in carica
all' entrata in vigore del presente Statuto non viene computato ai fini del limite
di mandato.
3. L'Organo di indirizzo in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto
scade alla data del 27 aprile 2005.
4. Il Consiglio di Amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente
Statuto scade alla data naturale del 24 aprile 2006. La durata del successivo
Consiglio di amministrazione, si conforma a quanto previsto dall'Art. 19, comma 2,
del presente Statuto.
|
|
|