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15/11/2008
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04/11/2008
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Approvato con delibere dell'Organo di Indirizzo dell'11 e del 28 ottobre 2004 e modificato con delibera del 5 gennaio 2005

Indice

TITOLO PRIMO
Art. 1 (Denominazione, natura, sede e durata)
Art. 2 (Scopi e settori di intervento)
Art. 3 (Attività della Fondazione)
Art. 4 (Patrimonio)
Art. 5 (Destinazione del reddito)


TITOLO SECONDO
Art. 6 (Organi)

CAPO PRIMO - Disposizioni comuni agli Organi
Art. 7 (Requisiti d'onorabilità)
Art. 8 (Incompatibilità)
Art. 9 (Conflitto d'interessi)
Art. 10 (Cause di sospensione dalle funzioni)
Art. 11 (Decadenza)
Art. 12 (Indennità)

CAPO SECONDO - Organo di indirizzo
Art. 13 (Composizione e durata)
Art. 14 (Requisiti di professionalità)
Art. 15 (Procedura di nomina)
Art. 16 (Competenze dell'Organo di indirizzo)
Art. 17 (Funzionamento dell'Organo di indirizzo)
Art. 18 (Validità delle deliberazioni)

CAPO TERZO - Consiglio di amministrazione
Art. 19 (Composizione e durata)
Art. 20 (Requisiti di professionalità)
Art. 21 (Competenze del Consiglio di amministrazione)
Art. 22 (Adunanze e deliberazioni)

CAPO QUARTO - Presidente della Fondazione
Art. 23 (Poteri del Presidente)

CAPO QUINTO - Collegio dei revisori
Art. 24 (Composizione, durata ed attribuzioni)

CAPO SESTO - Segretario generale
Art. 25 (Requisiti ed attribuzioni del Segretario generale)


TITOLO TERZO
Art. 26 (Libri e scritture contabili)
Art. 27 (Bilancio annuale e documento programmatico previsionale)


TITOLO QUARTO
Art. 28 (Fusione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)


TITOLO QUINTO
Art. 29 (Norme transitorie)



TITOLO PRIMO
Art. 1
(Denominazione, natura, sede e durata)
1. La Fondazione Banca del Monte "Domenico Siniscalco Ceci" di Foggia - di seguito solo Fondazione - è una persona giuridica privata senza fini di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale, regolata dalle leggi vigenti in materia ed, in particolare, dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461, dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e dal presente statuto e dalle norme del Codice Civile.
2. La Fondazione è la continuazione ideale della Banca del Monte di Foggia "Domenico Siniscalco Ceci" Monte di Credito su Pegno, già Monti Uniti di Credito su Pegno "Domenico Siniscalco Ceci" di Foggia, che trae la sua origine dal Pio Monte di Santa Maria della Pietà, fondata per disposto di testamento della Sig.ra Rosa Del Vento ed eretto in ente morale con Regio assenso del 26 aprile 1588, e da altri sei Monti istituiti successivamente in Foggia dai Signori : Giovanni Perla (17 maggio 1764); Ottavio Rajti (26 febbraio 1777); Emilia Morrone (22 gennaio 1782); Emilia Minossi (9 dicembre 1783); Vitantonio Della Croce (9 agosto 1788) e Vincenzo Nannarone (16 giugno 1792), riuniti con ordinanza sovrana del 26 giugno 1797 in amministrazione unica, sotto il titolo di RR. Monti Uniti di Pietà successivamente mutato, per effetto delle vigenti disposizioni di legge, in Monti Uniti di Credito su Pegno di Foggia, con intestazione a "Domenico Siniscalco Ceci" deliberata ed aggiunta in omaggio alla volontà della benefattrice Anna Maria Siniscalco- Ceci che, con testamento olografo registrato il 21 ottobre 1938 a cura del notaio Nicola Pepe, legava ai Monti il Palazzo Siniscalco di Foggia.
3. La Banca del Monte di Foggia Domenico Siniscalco Ceci ha scorporato la propria azienda bancaria conferita alla Banca del Monte di Foggia S.p.A. con atto n. 27269/16141 in data 19 dicembre 1994 a cura del notaio Francesco Paolo Pepe, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di amministrazione della Banca del Monte stessa ed approvato con decreto dal Ministero del tesoro del 6 dicembre 1994 n. 530834.
4. La Fondazione ha sede legale in Foggia, in Via Arpi n. 152, e durata illimitata. È in facoltà dell' Organo di Indirizzo stabilire una o più sedi amministrative.

Art. 2
(Scopi e settori di intervento)
1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, nel rispetto delle tradizioni originarie, intervenendo nei settori di cui all'
Art. 1, comma 1, lett. c-bis del d.lgs. n. 153 del 17 maggio 1999, orientando la propria attività prevalentemente nei seguenti settori rilevanti: - arte, attività e beni culturali; - ricerca scientifica e tecnologica; - educazione, istruzione e formazione; - volontariato, filantropia e beneficenza; - salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa.
2. La Fondazione, tenuto conto delle risorse prevedibilmente disponibili tempo per tempo, al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera piú organica le esigenze del territorio, transitoriamente e per periodi di tempo definiti può limitare la propria attività ad uno o più dei settori sopra indicati, nell' ambito della definizione periodica di programmi pluriennali.
3. La Fondazione agisce nel territorio della provincia di Foggia.

Art. 3
(Attività della Fondazione)
1. La Fondazione opera secondo criteri di programmazione annuale e pluriennale, attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati.
2. L' attività della Fondazione è disciplinata dall' apposito regolamento che indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, onde assicurare la trasparenza dell' attività, la migliore utilizzazione delle risorse e l' efficacia degli interventi.
3. La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi finalità analoghe. La Fondazione può altresì aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali che realizzino attività coerenti con lo scopo della Fondazione, ad organizzazioni rappresentative delle fondazioni bancarie di cui all'Art. 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, o ad enti nazionali e internazionali associativi di fondazioni. 4. La Fondazione può esercitare la propria attività, direttamente o indirettamente, attraverso imprese strumentali operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi perseguiti nei settori rilevanti di cui al precedente Art. 2, comma 1. Nel caso di esercizio diretto di attività d' impresa, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.
5. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo, nel rispetto delle previsioni di cui all'Art. 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, solamente in enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l' esercizio di imprese strumentali.
6. La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e non può esercitare funzioni creditizie nè effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.
7. Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per soddisfare le esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale. Essa può compiere, nei limiti di legge e del presente statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie od opportune per il conseguimento dei propri fini. La Fondazione può contrarre debiti, nel rispetto del principio di sana e prudente gestione, con società in cui detiene partecipazioni e dare o ricevere garanzie dalle medesime entro il limite del dieci per cento del valore del proprio patrimonio secondo l' ultimo bilancio approvato.
8. La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni recate dall'
Art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
9. La Fondazione può costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato ai sensi dell'Art. 12 e seguenti del codice civile con finalità analoghe alle proprie. 10. La Fondazione può accettare donazioni e lasciti e, ai sensi e agli effetti dell'Art. 32 del codice civile, può accettare donazioni con uno scopo particolare, purchè rientranti tra gli scopi statutari.

Art. 4
(Patrimonio)
1. Il patrimonio della Fondazione, costituito dal Fondo di dotazione, dalle Riserve e Fondi, nonchè dai cespiti ed attività esistenti alla data di approvazione del presente statuto, si incrementa per effetto di:
a) accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall' Autorità di vigilanza;
b) riserve o accantonamenti facoltativi la cui costituzione sia deliberata dall'Organo di indirizzo, e sottoposta alla valutazione dell' Autorità di vigilanza, al fine di meglio sovvenire alle esigenze della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti della Fondazione;
c) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio, per volontà del dante causa;
d) plusvalenze relative alla vendita della partecipazione nella società bancaria conferitaria, nei limiti previsti dall'Art. 9 comma 4, D. Lgs. 153/99.
2. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la sua natura di ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. La Fondazione nell'amministrare il patrimonio si attiene a criteri prudenziali, diversificando il rischio in modo da conservarne il valore ed ottenerne una adeguata redditività. La fondazione da separata e specifica evidenza nel bilancio agli impieghi effettuati e della relativa redditività. Ai fini informativi indica nel documento programmatico previsionale gli impieghi di cui all'Art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999, secondo quanto disposto dall'Art. 5 del DM 18.05.2004 n. 150.
3. La gestione del patrimonio investito in attività liquide può essere affidata, in tutto o in parte, ad intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, la cui scelta sarà effettuata dal Consiglio di amministrazione secondo criteri orientati all' esclusivo interesse della Fondazione e sulla base dei criteri generali indicati dall' Organo di indirizzo. L' incarico di gestione potrà essere affidato alla società bancaria conferitaria a condizioni, stabilite da apposito regolamento interno, tese ad assicurare alla Fondazione opportune cautele e, in particolare, a contenere il rischio di investimento e di eventuali conflitti di interesse, tenendo tra l'altro conto del criterio del contenimento del costo.
4. In particolare, la gestione del patrimonio non potrà essere affidata ad intermediari nei quali ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti gli Organi della Fondazione al momento dell' affidamento dell' incarico di gestione, nè potranno essere designati quali componenti gli Organi della Fondazione gli amministratori, i direttori generali o i dipendenti del gestore.
5. Qualora la gestione del patrimonio venga effettuata all' interno della Fondazione, essa è svolta con modalità organizzative idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione stessa.

Art. 5
(Destinazione del reddito)
1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'Art. 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:
a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all' attività svolta dalla Fondazione; b) oneri fiscali;
c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall' Autorità di vigilanza; d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l' ammontare minimo di reddito stabilito dall' Autorità di vigilanza ai sensi dell'Art. 10, terzo comma, lett. b) del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 ai settori rilevanti di cui all'Art. 2, comma 1, del presente statuto; e) alle altre finalità previste dallo statuto, al reinvestimento del reddito, agli accantonamenti e alle riserve facoltative deliberate dall' Organo di indirizzo al fine di meglio sovvenire alle esigenze della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti della Fondazione sulla base di principi di sana e prudente gestione, senza pregiudizio dell' effettiva tutela degli interessi contemplati dallo statuto;
f) erogazioni previste da specifiche norme di legge. 2. La Fondazione, che non ha struttura associativa, non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi corrisposti ai dipendenti e delle indennità di cui al successivo Art. 12.


TITOLO SECONDO
Art. 6

(Organi)
1. Sono Organi della Fondazione:
a) l' Organo di indirizzo;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori;
e) il Segretario Generale
2. I componenti gli Organi agiscono in piena autonomia e indipendenza, nell' esclusivo interesse della Fondazione, per realizzarne gli scopi.


CAPO PRIMO Disposizioni comuni agli organi
Art. 7

(Requisiti di onorabilità)
1. I componenti gli Organi devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità.
2. Non possono ricoprire cariche negli Organi della Fondazione coloro che: a) - si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'Art. 2382 del codice civile;
b) - sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall' autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) - sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l' attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
3) - alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l' ordine pubblico, contro l' economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) - alla reclusione per un qualunque delitto non colposo.
3. Le cariche negli Organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 2, lettera c), del presente articolo, salvo il caso di estinzione del reato.
4. I componenti gli Organi sono tenuti a portare senza indugio a conoscenza dell'Organo di appartenenza - o del Consiglio di amministrazione per quanto attiene al Segretario generale - tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza dei requisiti di onorabilitá secondo le previsioni precedenti.
5. L' Organo di indirizzo definisce le modalità secondo cui gli Organi della Fondazione provvedono alla costante verifica dei requisiti di onorabilitá dei propri componenti e del Segretario Generale.
6. L' Organo di appartenenza assume tempestivamente, nei confronti del proprio componente che sia incorso in una delle ipotesi di cui ai precedenti commi 2 e 3, i conseguenti provvedimenti di decadenza o sospensione.

Art. 8
(Incompatibilità)
1. Non possono ricoprire cariche negli Organi della Fondazione:
- coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo statuto;
- il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso di altri componenti gli Organi della Fondazione;
- i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest' ultima controllate, nonchè il loro coniuge ed i loro parenti e affini fino al terzo grado incluso;
- coloro che ricoprano cariche pubbliche elettive, o ricoprano funzioni di governo o siano membri delle giunte regionali, provinciali o comunali e delle Comunità montane, o dei relativi organi di controllo;
- coloro che facciano parte degli Organi di gestione degli Enti cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti l' Organo di indirizzo; - coloro che abbiano un rapporto organico di lavoro dipendente o di collaborazione stabile e continuativa, anche se a tempo determinato, ad eccezion fatta per i docenti universitari, da uno degli Enti ai quali il presente Statuto affida la designazione dei componenti gli Organi della Fondazione, anche nel caso in cui la loro indicazione provenga da un Ente designante diverso da quello di appartenenza;
- coloro che ricoprano cariche in altre fondazioni di origine bancaria;
- coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella societá bancaria conferitaria di cui all'Art. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 o sue controllate o partecipate;
- gli amministratori e dipendenti delle organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi con le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti;
- gli amministratori e dipendenti di enti pubblici e privati con i quali la Fondazione abbia in essere rapporti di collaborazione stabile;
- coloro che, all' atto della nomina, si trovino in una delle situazioni di cui all'Art.10 del presente statuto;
- coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa; - coloro nei cui confronti sia stato pronunziato provvedimento di decadenza dagli Organi della Fondazione nel quadriennio precedente per cause diverse dalla accettazione di cariche incompatibili.
2. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.
3. Sono tra loro reciprocamente incompatibili le qualità di componente gli Organi della Fondazione, con eccezione del Presidente della Fondazione che è membro dell' Organo di indirizzo e del Consiglio di amministrazione. Il componente di un Organo che assume la carica in un diverso Organo della Fondazione decade automaticamente dal precedente.

Art. 9
(Conflitto di interessi)
1. Nel caso in cui un componente gli Organi della Fondazione si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di incompatibilità, ma che tuttavia lo ponga in conflitto con l' interesse della Fondazione, deve darne immediata comunicazione all' Organo di cui fa parte o all' Organo di riferimento a norma di statuto e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.
2. Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, l' Organo di appartenenza, o il Consiglio di amministrazione per il Segretario generale, si pronuncia deliberandone l' incompatibilità e/o la decadenza.
3. I componenti gli Organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione stessa a proprio diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi generali o collettivi espressi dagli Enti designanti.

Art. 10
(Cause di sospensione dalle funzioni)
1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente gli Organi: - la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente
Art. 7, comma 2 lett. c); - l 'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente Art. 7,comma 3, con sentenza non definitiva; - l' applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'
Art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall' Art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni; - l' applicazione di misure cautelari personali.

Art. 11
(Decadenza)
1. Fatte salve le specifiche ipotesi di decadenza previste dallo Statuto, decadono dalla carica di componente gli Organi della Fondazione, con dichiarazione dell' Organo di appartenenza o del Consiglio di amministrazione per il Segretario generale, coloro che in qualunque momento perdano i requisiti previsti dallo Statuto o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità contemplate dall'Art. 8, commi 1 e 2.
2. Ciascun Organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione o di decadenza ed assume, entro 30 gg. dalla conoscenza del difetto sopravvenuto, i relativi provvedimenti. Per il Segretario generale il predetto accertamento è operato dal Consiglio di amministrazione.
3. I componenti gli Organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione delle sopravvenute cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ovvero delle sopravvenute situazioni che comportano la sospensione dalla carica che li riguarda. La omessa comunicazione di un conflitto di interessi o di una causa di incompatibilità o di sospensione comporta la decadenza dalla carica con dichiarazione dell' Organo competente.
4. I componenti gli Organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del proprio Organo senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall' ufficio con deliberazione dell' Organo di appartenenza. 5. Al verificarsi di una delle situazioni che determina la decadenza dalla carica di un componente gli Organi della Fondazione, il Presidente della Fondazione attiva senza indugio le procedure per la sostituzione a norma del presente Statuto.

Art. 12
(Indennità)
1. Ai componenti l' Organo di Indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell' Organo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l' espletamento delle funzioni per coloro che risiedono in altro Comune. La misura della medaglia di presenza e le modalità di erogazione sono deliberate dall' Organo di indirizzo medesimo, sentito il Collegio dei Revisori, in misura adeguata alle capacitá patrimoniali della Fondazione.
2. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l' espletamento delle funzioni, la cui misura è determinata dall' Organo di Indirizzo.
3. Ai componenti il Collegio dei Revisori spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni degli Organi, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l' espletamento delle funzioni, la cui misura è determinata dall' Organo di Indirizzo. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella medesima giornata.

CAPO SECONDO
Organo di indirizzo

Art. 13

(Composizione e durata)
1. L' Organo di Indirizzo è composto da undici membri scelti fra i residenti della Provincia di Foggia e designati nell' esclusivo interesse della Fondazione come segue:
- due dal Comune di Foggia;
- due dall' Amministrazione Provinciale di Foggia;
- uno dalla Curia Arcivescovile di Foggia-Bovino;
- uno dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia, assicurando l' alternanza tra le diverse quattro categorie;
- uno dalla Universitá degli Studi di Foggia;
- quattro dalla apposita Consulta della Societá Civile convocata in seno alla Fondazione e costituita da:
Direttore della Filiale di Foggia della Banca d' Italia,
Direttore Generale della Azienda sanitaria locale della città di Foggia, Direttore provinciale del Genio Civile,
Direttore Provinciale della Sovrintendenza Archeologica,
Direttore Provinciale della Sovrintendenza alle Belle Arti,
Direttore dell' Archivio di Stato di Foggia,
Direttore della Biblioteca Provinciale di Foggia,
Direttore del Museo Civico di Foggia,
Direttore del Conservatorio musicale,
Presidente della sezione provinciale della Croce Rossa Italiana.
2. E' data facoltá all' Organo di Indirizzo, per tutta la durata della carica e nel rispetto del principio della prevalente rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, di cooptare nel proprio ambito fino ad un massimo di due personalitá di preclara, riconosciuta ed indiscussa fama nazionale o internazionale, che abbiano fissato stabile residenza nella Provincia di Foggia.
3. I componenti l' Organo di Indirizzo non rappresentano gli Enti pubblici o privati che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
4. L' Organo di Indirizzo dura in carica quattro anni dalla data di proclamazione dell' Organo ed i componenti possono essere nuovamente nominati per un solo successivo mandato consecutivo. Alla scadenza ordinaria del mandato, rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i successori.
5. L' Organo di Indirizzo elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di componenti l' Organo di Indirizzo medesimo. Il Presidente dell 'Organo di Indirizzo é il Presidente della Fondazione.

Art. 14
(Requisiti di professionalità)
1. Tutti i componenti l' Organo di Indirizzo, comunque designati, devono essere in possesso di adeguate conoscenze in materie inerenti i settori d' intervento della Fondazione e devono documentare di aver maturato, per almeno dieci anni, una qualificata esperienza operativa nell' ambito della libera professione, o in campo imprenditoriale o accademico, o di aver espletato funzioni di amministrazione o direzione di Enti pubbici o privati di dimensioni adeguate.
2. In ogni caso, tutti i componenti l' Organo di Indizzo devono rispondere a requisiti soggettivi specialistici e funzionali, documentando di aver acquisito significativa esperienza nel campo sociale, culturale, del volontariato e del no-profit, dello studio e della ricerca, attraverso la promozione e/o realizzazione di attivitá concrete nei settori d' intervento della Fondazione aventi carattere di utilitá per il Territorio.
3. L' Organo di Indirizzo può altresì individuare particolari competenze e specializzazioni da stabilire come requisiti aggiuntivi dei designati, in relazione alle attività istituzionali che la Fondazione intende intraprendere.

Art. 15
(Procedura di nomina)
1. Il Presidente della Fondazione, 60 gg. prima della scadenza del quadriennio di durata dell' Organo di Indirizzo - o tempestivamente nei casi diversi dalla scadenza naturale del mandato - con lettera raccomandata invita gli Enti cui compete la designazione ai sensi dell'Art. 13 n. 1 alle designazioni di loro competenza, evidenziando i settori di intervento individuati dall' Organo di Indirizzo, nel cui ambito i designandi - fermi i requisiti di onorabilitá e di compatibilitá di cui agli artt. 7, 8 e 10 - devono aver maturato i requisiti di professionalitá e le specifiche competenze di cui ai nn. 1 e 2 dell'Art. 14.
2. Il Presidente della Fondazione, entro 15 gg. dalla ricezione delle designazioni, richiede con raccomandata al designato di trasmettere, nel termine tassativo di 15 gg., il proprio curriculum vitae e la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di onorabilitá e delle condizioni di compatibilitá, nonché di documentare il possesso degli ulteriori requisiti richiesti dal presente Statuto, con espresso avviso che, in difetto di tempestivo riscontro, la designazione si avrá per non avvenuta e l' Ente cui spetta sará invitato ad ulteriore e diversa designazione.
3. La designazione di un componente l' Organo di Indirizzo sará parimenti considerata per non avvenuta, dando luogo a rinnovazione dell' invito all' Ente cui spetta di procedere a nuova e diversa designazione, nel caso il cui il designato, pur riscontrando la richiesta di cui al precedente comma 2, non curi di far pervenire alla Segreteria Generale della Fondazione il curriculum vitae e la documentazione attestante la concreta esperienza maturata nei settori di attivitá della Fondazione.
4. L' Organo di indirizzo in carica, in piena autonomia ed indipendenza, entro 15 gg. dal ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 2, procede alla verifica della sussistenza in capo al designato di tutte le condizioni ed i requisiti richiesti dal presente Statuto, in esito alla quale provvede alla proclamazione del designato medesimo ovvero ne rigetta la designazione con provvedimento motivato, contestualmente invitando l' Ente cui spetta a procedere a nuova e diversa designazione.
5. Qualora l' Ente cui compete la designazione non vi provveda entro il termine di 30 gg. dalla data di ricezione della richiesta di cui al primo comma, il potere di nomina è esercitato in via esclusiva, direttamente ed in piena autonomia dall' Organo di Indirizzo in carica entro i successivi 15 gg., nel rispetto dei criteri generali di designazione ed in maniera tale da assicurare il rispetto del principio della prevalente rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali .
6. La Consulta della Societá Civile, espressione qualificata del Territorio provinciale avente lo scopo di contribuire ad ampliare al massimo la base rappresentativa dell' Organo di Indirizzo, non è organo della Fondazione; essa viene convocata dal Presidente della Fondazione, nei 60 gg. precedenti la scadenza del quadriennio di durata dell'Organo di Indirizzo, esclusivamente nella sede della Fondazione stessa e con verbalizzazione del Segretario Generale, per procedere in piena autonomia ed indipendenza alla designazione - con quorum costitutivo della maggioranza assoluta degli aventi diritto e deliberativo non inferiore ai due terzi dei votanti e con ineleggibilitá di questi - di quattro componenti l' Organo di Indirizzo, indicati nella assoluta osservanza delle condizioni, compatibilitá e requisiti stabiliti dal presente Statuto per tutti indistintamente i componenti l' Organo di Indirizzo. Avvenuta la designazione, si procede immediatamente ai sensi dei precedenti commi da 1 a 4 del presente articolo.
7. L' Organo di Indirizzo in carica, nei casi previsti dall'Art. 13, comma 2, provvede con quorum non inferiore ai due terzi degli aventi diritto al voto. Non trovano applicazione i commi 2, 3 e 4 del presente articolo, ma la personalitá indicata deve attenersi agli artt. 7, 8, 9 e 10 del presente Statuto.
8. Concluso l' iter delle designazioni, il Presidente della Fondazione in carica procede ad insediare il nuovo Organo di Indirizzo perché provveda agli adempimenti Statutari di sua competenza.
9. Qualora nel corso del mandato quadriennale un componente dell' Organo di Indirizzo venga meno per qualsiasi motivo, il Presidente riavvia le procedure regolate dal presente articolo presso l' Ente al quale era spettata la designazione del componente da sostituire. Il componente subentrato in sostituzione di un precedente componente resta in carica fino alla ordinaria scadenza dell' Organo di Indirizzo.

Art. 16
(Competenze dell' Organo di indirizzo)
Sono di esclusiva competenza dell'Organo di indirizzo, oltre le attribuzioni stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:
a) la modificazione dello Statuto;
b) l' adozione e/o modifica dei regolamenti interni, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
c) la nomina e la revoca del Presidente, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, e, per giusta causa, del Collegio dei Revisori, la determinazione dei relativi compensi e la misura dei rimborsi, nonché le modalitá di erogazione;
d) la verifica per i propri componenti della sussistenza dei requisiti e delle cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l' as
sunzione entro 30 gg. dei conseguenti provvedimenti;
e) l' esercizio dell' azione di responsabilità nei confronti del Presidente della Fondazione, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Presidente e degli altri componenti il Collegio dei revisori;
f) l' assunzione da parte della Fondazione degli oneri, anche assicurativi, nei limiti della normativa vigente per le sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti gli Organi della Fondazione, sentito il Collegio dei Revisori;
g) la nomina di Commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità. Qualora di dette Commissioni siano chiamati a far parte componenti gli Organi, l' incarico deve essere conferito con delibera che indichi preventivamente l' eventuale compenso, sentito il Collegio dei Revisori;
h) l' approvazione del bilancio d' esercizio e della relazione sulla gestione; i) la determinazione, sentito il Consiglio di Amministrazione, dei programmi pluriennali di attività con riferimento ai bisogni del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
l) l' approvazione del documento programmatico previsionale annuale recante gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli strumenti di intervento della Fondazione per l' esercizio successivo;
m) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
n) l' istituzione, l' acquisto o cessione delle partecipazioni di controllo nelle imprese strumentali, su proposta del Consiglio di amministrazione;
o) l' approvazione delle operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione.

Art. 17
(Funzionamento dell' Organo di Indirizzo)
1. L'Organo di indirizzo è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente dell' Organo stesso e, in caso di assenza anche di questi, dal componente più anziano secondo, rispettivamente, anzianità di carica e di età.
2. L' Organo di Indirizzo si riunisce presso la sede della Fondazione con cadenza almeno trimestrale e comunque ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario.
3. L' Organo di Indirizzo deve essere altresí convocato qualora ne facciano richiesta motivata scritta almeno un terzo dei componenti o il Collegio dei Revisori. In tali casi, qualora il Presidente non provveda alla convocazione entro 7 gg. dalla richiesta, la riunione è convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori.
4. L' Organo di indirizzo è convocato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l' indicazione dell' ordine del giorno, almeno 5 gg. prima della data stabilita al domicilio dei singoli componenti e dei membri del Collegio dei Revisori. In caso di urgenza, la convocazione avviene anche a mezzo di telegramma, fax o altro strumento che dia certezza di ricezione almeno un giorno prima.
5. Qualora siano presenti tutti i componenti ed i membri del Collegio dei revisori, la riunione dell' Organo di Indirizzo è comunque validamente costituita anche in difetto dei termini di avviso indicati o dell' Ordine del giorno.
6. Alle riunioni dell' Organo di Indirizzo partecipano senza diritto di voto i componenti il Consiglio di Amministrazione.
7. L' Organo di indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Nel computo dei componenti in carica non si tiene conto dei componenti che risultino temporaneamente sospesi. 8. I verbali delle adunanze dell' Organo di Indirizzo sono redatti dal Segretario Generale o, in sua assenza, dal componente anagraficamente piú giovane presente, che lo sottoscrive unitamente al Presidente.

Art. 18
(Validità delle deliberazioni)
1. Le deliberazioni dell' Organo di Indirizzo sono prese a voto palese e sono valide se assunte, salva diversa previsione statutaria, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. Il Presidente della Fondazione non ha diritto di voto.
2. Le deliberazioni relative ad elezioni o a designazioni a cariche, nonchè quelle comunque riguardanti componenti l' Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Revisori, avvengono a scrutinio segreto. Il Segretario generale svolge le funzioni di scrutatore.
3. Sono adottate col voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica aventi diritto di voto, con arrotondamento alla unità superiore, le deliberazioni concernenti: la modifica dello Statuto; l' approvazione e modificazione dei Regolamenti in terni; le nomine alle cariche negli Organi della Fondazione; la revoca e l' azione di responsabilità nei confronti del Presidente della Fondazione, dei Componenti il Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Collegio dei revisori.


CAPO TERZO
Consiglio di Amministrazione
Art. 19

(Composizione e durata)
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, e da due componenti eletti dall' Organo di indirizzo fra persone residenti nella provincia di Foggia che si trovino nelle condizioni di onorabilitá e compatibilitá previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del presente Statuto. Il Consiglio nomina nel suo seno il Vice Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino alla scadenza della carica dell' Organo di Indirizzo che lo ha eletto. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere confermati per un solo mandato immediatamente successivo.
3. Alla scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione resta in carica sino all' insediamento del successivo per gli atti urgenti e l' amministrazione ordinaria.
4. Se nel corso dell' esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, il Presidente della Fondazione convoca sollecitamente l' Organo di indirizzo per la sostituzione. Il mandato del Consigliere subentrato scade con quello del Consiglio di cui è divenuto parte.
5. I componenti il Consiglio di Amministrazione dichiarati decaduti dalla carica per cause diverse dall' accettazione di altra carica incompatibile non possono essere nominati per il quadriennio successivo a quello in cui è stata formulata la dichiarazione di decadenza.

Art. 20
(Requisiti di professionalità)
1. I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di un adeguato titolo di studio, di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all' attività della Fondazione e devono aver maturato una concreta esperienza operativa, per almeno 5 anni, nell' ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato, per almeno 5 anni, funzioni di amministrazione o direttive presso Enti pubblici o privati di dimensioni adeguate, con particolare riferimento al settore non profit e ai settori finanziari e mobiliari.

Art. 21
(Competenze del Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione ha ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo che non risulti espressamente riservato ad altro Organo dalla legge o dal presente statuto. Esso provvede, altresì, alla sorveglianza sul funzionamento della Fondazione al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e della difesa del valore del patrimonio della stessa.
2. Sono di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:
a) la nomina e la revoca del Segretario Generale della Fondazione e la determinazione del compenso;
b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
c) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale; d) la gestione esecutiva dei deliberati dell' Organo di indirizzo in ordine ai programmi erogativi, ai progetti esecutivi ed a quant' altro inerente all' attività della Fondazione;
e) l' assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
f) la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione, decadenza, nonché l'assunzione entro 15 gg. dei conseguenti provvedimenti;
g) la verifica per il Segretario generale della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione entro 15 gg. dei conseguenti provvedimenti;
h) la promozione di azioni davanti ad Organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonchè ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;
i) la formulazione di proposte all' Organo di indirizzo in ordine : alle modifiche statutarie; all' approvazione e alle modificazioni dei regolamenti interni; ai programmi di intervento della Fondazione; alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; all' istituzione, all'acquisto o cessione delle partecipazioni di controllo nelle imprese strumentali; agli indirizzi in merito alle società partecipate.
l) l' assunzione da parte della Fondazione degli oneri, anche assicurativi, nei limiti della normativa vigente per le sanzioni amministrative tributarie a carico dei dipendenti della Fondazione, sentito il Collegio dei Revisori; m) la designazione e nomina di Amministratori e Sindaci di società ed Enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere;
n) le deliberazione degli indirizzi in merito alle società partecipate.
3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinando i limiti della delega, i propri poteri di ordinaria amministrazione al Presidente, ad uno o più dei suoi componenti o al Segretario generale.
4. I titolari di deleghe devono relazionare al Consiglio di Amministrazione, secondo modalità da questo fissate, in merito all' espletamento del mandato ricevuto.

Art. 22
(Adunanze e deliberazioni)
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente del Consiglio stesso.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione almeno una volta al mese.
3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro strumento che dia certezza di ricezione, contenente l' indicazione dell' Ordine del giorno, almeno 3 gg. prima della riunione al domicilio dei singoli componenti e dei membri del Collegio dei Revisori. In caso di motivata urgenza, il Consiglio è convocato con qualsiasi mezzo idoneo senza necessità di rispettare il predetto termine.
4. Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica.
5. Alle riunioni partecipa il Segretario generale o, in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere anagraficamente piú giovane, il quale redige il verbale che sottoscrive unitamente al Presidente.
6. Le deliberazioni sono adottate a voto palese, a maggioranza. Salvo che il Consiglio non decida diversamente, le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto ed il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.


CAPO QUARTO
Presidente della Fondazione
Art. 23

(Poteri del Presidente)
1. Il Presidente della Fondazione ha la rappresentante legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.
2. La durata del mandato del Presidente della Fondazione coincide con quella dell'Organo di Indirizzo.
3. Il Presidente: - convoca e presiede l' Organo di Indirizzo ed il Consiglio di Amministrazione; - convoca e presiede le commissioni consultive o di studio; - assume, in situazione di urgenza, d' intesa con il Segretario generale, qualsiasi provvedimento nell' interesse della Fondazione che spetti al Consiglio di amministrazione, al quale deve riferire all' adunanza immediatamente successiva del Consiglio stesso; - svolge attività d' impulso e coordinamento dell' attività nelle materie di competenza dell' Organo di indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e vigila sull' esecuzione delle relative deliberazioni e sull' andamento generale della Fondazione; - ha facoltà di nominare procuratori e avvocati per rappresentare la Fondazione in giudizio.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni - ad eccezione di quanto previsto dall'Art. 17, comma 1 - sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione o, nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal terzo componente il Consiglio.
5. Il Presidente, con il parere favorevole del Consiglio, può delegare per singoli atti o categorie di atti chi lo sostituisce nella rappresentanza della Fondazione.
6. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell' assenza o dell' impedimento di questi.


CAPO QUINTO
Collegio dei Revisori
Art. 24

(Composizione, durata ed attribuzioni)
1. Il Collegio dei revisori è composto dal Presidente e da due membri effettivi nominati dall' Organo di Indirizzo. L' Organo di Indirizzo nomina altresì due revisori supplenti.
2. I componenti il Collegio dei Revisori ed i revisori supplenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili aventi residenza nella provincia di Foggia e comunque n. 2 effettivi e n. 1 supplente scelti fra gli iscritti all' Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia e n. 1 effettivo e n. 1 supplente scelti fra gli iscritti al Collegio dei Ragionieri di Foggia.
3. I componenti il Collegio durano in carica tre anni e possono essere confermati per un solo mandato immediatamente successivo.
4. Alla scadenza del mandato, il Collegio dei revisori resta in carica fino all' entrata in carica del successivo.
5. In caso di decadenza, sospensione ovvero di cessazione dalla carica di un revisore subentra il supplente più anziano di età. Il revisore supplente che subentri al revisore effettivo cessato dall' incarico per qualsiasi ragione, dura in carica sino alla scadenza del mandato del predecessore. 6. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza del Collegio è assunta dal componente più anziano fino alla successiva riunione dell' Organo di Indirizzo, che provvede alla nomina del Presidente tra i membri del Collegio stesso.
7. Il Collegio dei revisori opera con le attribuzioni e le modalità ed i doveri stabiliti dal Codice Civile, in quanto applicabili, nonchè dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e dal presente statuto.
8. Il Collegio dei revisori redige apposita relazione al bilancio annuale che viene allo stesso allegato.
9. Il Collegio dei revisori deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi, presso la sede della Fondazione.
10. Il revisore che durante l' esercizio non partecipa senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del collegio dei revisori, decade dall' ufficio.
11. Il Collegio verifica per i propri componenti la permanenza dei requisiti e la sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza secondo le disposizioni del Capo I del Titolo II del presente Statuto, assumendo entro 15 gg. i conseguenti provvedimenti. La cancellazione o la sospensione del revisore dal registro dei revisori contabili costituisce causa di decadenza dall' ufficio.
12. Il revisore dichiarato decaduto, per cause diverse dall' aver accettato una carica in un altro Organo della Fondazione, non può essere nuovamente nominato nel Collegio nè nominato in altra carica della Fondazione nel triennio successivo.
13. Delle riunioni del Collegio deve redigersi apposito verbale che viene trascritto, unitamente agli accertamenti, proposte e rilievi formulati dal Collegio o dai singoli revisori, in un apposito registro tenuto dal Presidente del Collegio.


CAPO SESTO
Segretario generale
Art. 25

(Requisiti e attribuzioni del Segretario generale)
1. Il Segretario generale assicura la corretta gestione delle risorse strumentali della Fondazione. Egli partecipa alle riunioni dell' Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione con funzioni propositive e consultive e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
2. Il Segretario generale provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni dell' Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, alla corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione, alla firma della corrispondenza ordinaria e dei documenti inerenti la Fondazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione attribuisce al Segretario generale la rappresentanza necessaria per l' esecuzione delle deliberazioni. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente possono delegare il compimento dei singoli atti o categorie di atti al Segretario Generale, attribuendogli la relativa rappresentanza.
4. In caso di assenza o impedimento del Segretario generale, ne adempie le funzioni il Vice Segretario generale, ove nominato, ovvero in caso di assenza o impedimento anche di questi, altra persona all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.
5. Il Segretario generale deve essere scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo, che abbiano maturato esperienza, almeno per un triennio, nell' ambito della libera professione ovvero in posizioni di responsabilità presso Enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.
6. Il Segretario generale non può assumere incarichi in altre Fondazioni di origine bancaria.


TITOLO TERZO
Art. 26

(Libri e scritture contabili)
1. La Fondazione tiene i libri delle adunanze dell' Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori. Detti libri, ad esclusione di quelli relativi al Collegio dei revisori, sono tenuti a cura del Segretario generale.
2. La Fondazione tiene il libro giornale, il libro degli inventari e tutti quegli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l' espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del codice civile.
3. Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali, per le stesse verrà tenuta una contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.

Art. 27
(Bilancio annuale e documento programmatico previsionale)
1. L' esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Entro il mese di ottobre di ciascun anno l' Organo di Indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell' attività della Fondazione relativa all' esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dall' Organo di Indirizzo medesimo.
3. Il documento programmatico previsionale deve essere inviato entro 15 gg. dall'approvazione all' Autorità di vigilanza.
4. Entro 120 gg. dalla chiusura dell' esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio annuale e la relazione sulla gestione e li sottopone all' esame dell' Organo di indirizzo, che li approva entro lo stesso termine. Il bilancio di esercizio viene trasmesso all' Autorità di vigilanza entro 15 gg. dall' approvazione.
5. Il bilancio annuale e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Collegio dei revisori, per la relazione di propria competenza, entro 30 gg. antecedenti la data fissata per l' approvazione.
6. Il bilancio annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
7. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profitti patrimoniali, economici e finanziari dell' attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio. 8. Nella redazione del bilancio e della relazione sulla gestione, la Fondazione si attiene al regolamento adottato dall' Autorità di vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'Art. 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
9. Il bilancio e la relazione sulla gestione vengono resi pubblici nelle forme stabilite nel predetto regolamento dell' Autorità di vigilanza e dalle vigenti disposizioni di legge.


TITOLO QUARTO
Art. 28

(Fusione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
1. La Fondazione, con decisione unanime dell' Organo di indirizzo ed approvazione dell' Autorità di vigilanza, oltre ad essere liquidata nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge, può trasformarsi in un altro ente o fondersi con altri enti che perseguano gli stessi fini, per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.
2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto in favore di una o piú Fondazioni, preesistenti da almeno 5 anni alla data di scioglimento, che assicurino con apposito impegno statutario ogni possibile continuità degli interventi sul territorio e nei settori di operatività della Fondazione posta in liquidazione, applicandosi in proposito l' Art. 11 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.


TITOLO QUINTO
Art. 29

(Norme transitorie)
1. Il presente Statuto entra in vigore con l' approvazione da parte dell' Autorità di vigilanza.
2. In deroga a quanto previsto dagli artt. 13, 19 e 24, il mandato degli Organi in carica all' entrata in vigore del presente Statuto non viene computato ai fini del limite di mandato.
3. L'Organo di indirizzo in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto scade alla data del 27 aprile 2005.
4. Il Consiglio di Amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto scade alla data naturale del 24 aprile 2006. La durata del successivo Consiglio di amministrazione, si conforma a quanto previsto dall'Art. 19, comma 2, del presente Statuto.
 
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